Trasferimento del collocatario e valutazioni del Giudice

Un padre propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost. in Cassazione, in quanto la Corte d'Appello di Genova aveva autorizzato R.G. a trasferirsi con il loro figlio nell'abitazione dei propri genitori. Secondo il ricorrente, il trasferimento della madre in una località distante oltre 500 km dalla casa familiare avrebbe determinato l'impossibilità del minore di crescere con accanto entrambi i genitori, con l'esclusione del non collocatario dalla sua vita quotidiana.

La doglianza è infondata. In tema di impugnabilità dei provvedimenti giudiziali su tempi e modi di frequentazioni tra figli e genitori, «il carattere non decisorio e non definitivo dei provvedimenti che, adottati nel giudizio camerale di volontaria giurisdizione o non contenzioso, sono meramente attuativi dell'affidamento, riguardando solo il collocamento dei figli e il regime delle frequentazioni con i genitori, e restano comunque rivedibili dal giudice del merito, anche in difetto di sopravvenienze fattuali, in ragione della migliore tutela dell'interesse del minore in una continua ragione di adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto, preclusiva, essa stessa, del giudicato rebus sic stantibus» (cass n 33612/2022). Inoltre, ferma la ricorribilità dei provvedimenti sulla richiesta di modifica dell'affidamento dei figli ed il rapporto con i loro genitori, «il concreto atteggiarsi delle modalità di frequentazione e visita del minore, adottate nei giudizi separativi o comunque nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, integra la misura della censurabilità in Cassazione dei provvedimenti in materia, con superamento del filtro dell'inammissibilità per difetto di decisorietà […]»  (Cass n. 28998/2018).

Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe escluso lo sradicamento del minore dal luogo di attuale residenza, valorizzandone la tenera età, e avrebbe anche ampliato il regime di visita del padre riconoscendo una maggiore consistenza al periodo estivo di frequentazione, stabilendo modalità più semplici nel corso dell'anno.

Per tutti questi motivi ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso in quanto: «il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337-quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino».

Cass. civ., sez. I, ord., 14 febbraio 2022, n. 4796
Avv. Carlo Ioppoli - Presidente Avvocati Familiaristi Italiani

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