Responsabilità genitoriale a giudizio: contradditorio assicurato anche nei confronti del figlio minore

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29001/18, depositata il 12 novembre.

Una madre irresponsabile. Coniugi in conflitto: il padre di un minore portava innanzi al Tribunale territoriale la madre del bambino perché, a dire dell’attore, ella non era in grado di offrire al figlio «un’autentica assistenza morale». La domanda veniva accolta sia in primo che in secondo grado. La madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale di predetto minore, ricorre in Cassazione deducendo la falsa applicazione degli artt. 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli) e 336 c.c. (Procedimento).

Necessaria integrazione del contradditorio. La Suprema Corte preliminarmente afferma «l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus» del provvedimento ablativo emesso dal giudice minorile, circa la responsabilità genitoriale, ossia la rispettiva revocazione o modificazione a seguito della sopravvivenza di nuovi fatti. Inoltre, il provvedimento vertente sulla responsabilità genitoriale, incidendo su diritti di natura personalissima, deve rispettare il dettato dell’art. 336 c.c.. Affermazione rafforzata dalla novità introdotta dall’art. 37, comma 3, l. n. 149/2001 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) dalla quale si evince «l’attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore»; il contradditorio peraltro, deve essere assicurato anche nei confronti del fanciullo previa nomina di un rappresentante a pena di nullità del procedimento medesimo ai sensi dell’art. 345, comma 1 c.p.c..
Di conseguenza è necessario stabilire a chi spetti la nomina di rappresentate del minore nel processo, in particolare «nei giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori», soggettivi quindi che non possono rappresentare il minore. Nel caso di specie, gli Ermellini rilevano che in entrambi i giudizi precedenti non si era provveduto a integrare in contradditori nei confronti del figlio minore, presenza che andava assicurata previa nomina di un curatore speciale che ne rappresentasse gli interessi. Pertanto, i Giudici di legittimità cassano il decreto impugnato e rinviano al Tribunale dei minori perché provveda all’integrazione del contradditorio alla luce di quanto esposto.

Avv. Carlo Ioppoli – Presidente Avvocati Familiaristi Italiani

Ideatore del termine avvocato familiarista

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