La separazione dei genitori e la necessaria individuazione della residenza abituale del minore

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20058/18; depositata il 30 luglio.

La vicenda. Il padre di un minore proponeva istanza d rientro del figlio, ai sensi della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, rivolgendosi all’autorità olandese per denunciare il mancato rientro concordato con la madre al termine di un mese di vacanze estive trascorse con quest’ultima a Reggio Calabria. A ciò si opponeva la madre e veniva adito il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per avviare un procedimento per l’accertamento delle condizioni per il rientro del minore in Olanda.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale minorile disponeva l’immediato rientro del minore in Olanda ossia nel luogo della sua residenza abituale.
Avverso tale decisione, la madre del minore propone ricorso per cassazione.

La corretta applicazione della normativa europea. Il diniego della madre al ritorno del minore in Olanda presso la sua residenza abituale è avvenuto prima della separazione dei coniugi, quando la residenza familiare era stata concordemente fissata in Olanda con l’intento di un radicamento della famiglia in quel luogo.
Non è quindi corretto parlare di diritto di custodia e di mancanza di un provvedimento o di un accordo attributivo di tale diritto dato che la condizione che ha determinato l’applicazione della normativa europea è stato l’accertamento della residenza familiare e del minore in Olanda.
Inoltre il Tribunale minorile di Reggio Calabria non si è discostato, nell’accertamento della residenza abituale del minore, dalla individuazione necessaria del luogo in cui il minore ha vissuto stabilmente e coltivato i propri legami affettivi. Per eventualmente modificare la residenza abituale del minore sarebbe necessaria una concorde volontà dei genitori che invece nel caso di specie è mancata; mentre, nel caso in cui i genitori avessero deciso (come poi è avvenuto) di percorrere la strada della separazione sarebbe stato necessario un apposito provvedimento del giudice che modificasse il luogo di residenza del minore in mancanza di una comune volontà dei genitori.
Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE ANFI – ASS.NE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


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