LA MANCANZA DI RAPPORTI SESSUALI DIMOSTRA CHE LA CRISI CONIUGALE E' ANTECEDENTE RISPETTO AL TRADIMENTO DEL MARITO

    Il Tribunale di Milano pronunciava la separazione di una coppia, accogliendo la domanda di addebito avanzata dalla moglie per la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito. La decisione è stata confermata anche in appello. Il marito ha dunque proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto qui d'interesse, per l'addebito della separazione in quanto riteneva non provato il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

    La Corte accoglie il ricorso. Ricordando che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali da parte del coniuge, sia l'efficacia causale di tale comportamento sull'intollerabilità della convivenza, la S.C. specifica che in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà tale onere della prova si fa ancora più rigoroso, ferma restando la possibilità per l'altro coniuge di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento (v. Cass. 3923/2018 e Cass 2059/2012). Nella vicenda in esame, la Corte d'appello ha sostanzialmente invertito l'onere della prova affermando che la contestualità della nuova relazione del marito rispetto alla separazione giustifica l'addebito della stessa all'uomo. La moglie però non ha fornito alcuna prova sul fatto che la relazione extraconiugale risalisse ad un'epoca precedente, anzi l'unica dimostrazione ottenuta a mezzo di relazione investigativa si riferisce ad un episodio addirittura successivo rispetto alla dichiarazione del marito di volersi separare. Sulla base di tali risultanze, la Corte territoriale avrebbe dovuto dedurre che «al di là della apparente vita comune che la coppia svolgeva, la crisi era molto più risalente, e non certo dovuta alla relazione extraconiugale del marito, che ne è stata una conseguenza. Tanto più che – come la stessa Corte territoriale rileva – l'assenza di rapporti sessuali tra coniugi da tempo, non era stata contestata dalla moglie». Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia impugnata con rinvio.

    AVV. CARLO IOPPOLI

    PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


    1 commento


    • ANDREA

      sentenza condivisibile


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