L’AGGRESSIONE FISICA DEL MARITO NON GIUSTIFICA IL TRADIMENTO DELLA MOGLIE

Ai fini dell’addebito della separazione, se la condotta violenta dell’ex marito non può giustificare la relazione extraconiugale della consorte e comporta l’addebito allo stesso, la separazione può essere addebitata anche a quest’ultima, qualora la relazione extraconiugale risulti provata.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3923/18, depositata il 19 febbraio.

Il caso. Il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione coniugale con addebito al marito. Successivamente, la Corte d’Appello della medesima città riformava la sentenza del Giudice di prime cure disponendo l’addebito anche alla moglie.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale la coniuge propone ricorso per cassazione denunciando la violazione del riparto dell’onere della prova nonché l’erroneità dell’addebito pronunciato nei suoi confronti.

 Infedeltà ed addebito. Il Supremo Collegio sottolinea che, se da un lato l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà sia una circostanza sufficiente per l’addebito della separazione nei confronti del coniuge responsabile, dall’altro la separazione risulta addebitabile, ai sensi dell’art. 151, qualora la relazione extraconiugale non sfoci nell’adulterio ma sia tale da offendere l’onore dell’altro coniuge, risultando gravato della relativa prova il coniuge richiedente l’addebito.

La Corte distrettuale, dall’analisi compiuta dalla Suprema Corte, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra citati, ritenendo sicuramente addebitabile la separazione ad entrambi i coniugi, in quanto se al marito veni Pertanto, la Suprema Corte ribadisce, in conclusione, «che la condotta violenta di un coniuge non può esser mai giustificata da comportamenti dell’altro, ma che tale condotta (qui non in discussione) non vale, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio».

La Corte dunque dichiara inammissibilva addebitata la separazione a causa delle «inammissibili aggressioni fisiche» poste in essere nei confronti della moglie, la relazione extraconiugale di quest’ultima veniva ritenuta provata.

La Corte dunque dichiarava inamminile il ricorso.

Avv. Carlo Ioppoli – Presidente Avvocati Familiaristi Italiani

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