Il principio di bigenitorialità e il correlato affidamento dei figli

Il principio di bigenitoriaità e il correlato affidamento dei figli.

Ad entrambi i genitori è la prima soluzione che il giudice deve valutare nel caso di separazione della coppia, potendo, invece, disporsi l’affidamento esclusivo solo qualora l’affidamento condiviso contrasti con l’interesse dei figli. Lo ha affermato la Corte d’appello di Catanzaro con il decreto depositata il 18 dicembre 2015. Accesa conflittualità giudiziaria dei conviventi e comportamenti volti a distruggere la figura paterna. Nel corso del procedimento di cessazione della convivenza more uxorio si è verificata tra i genitori un’accesa conflittualità giudiziale, caratterizzata da reciproche istanze volte a far decadere la responsabilità genitoriale e, addirittura, da denunce alla Procura della Repubblica per presunte molestie sessuali nei confronti dei figli. Le risultanze processuali civili e penali, così come la CTU e le relazioni dei servizi sociali, hanno in realtà delineato un diverso scenario, ove i figli apparivano fortemente influenzati dalla madre e non liberi di esprimere il loro desiderio di incontrare il padre e di riallacciare un sereno rapporto con lo stesso. In particolare è emerso che la madre avrebbe operato sui figli un condizionamento psicologico teso a distruggere la figura paterna, ha altresì ostacolato in ogni modo un sano sviluppo e mantenimento della relazione genitore – figli, messo costantemente in discussione l’autorità e il ruolo del padre, in particolare dopo aver allacciato una nuova relazione sentimentale, e avuto dei comportamenti del tutto sprezzanti delle pronunce giudiziali e delle soluzioni adottate dal Tribunale; a differenza del padre che, invece, di volta in volta, ha rispettato le indicazioni consigliate dagli operatori nel corso del giudizio. Considerato tutto quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che, pur non sussistendo elementi idonei ad una pronuncia di decadenza della potestà genitoriale relativamente alla madre, in quanto si è sempre occupata degnamente dei figli, al di là del rapporto con il padre, la stessa non era in grado di esercitare la responsabilità genitoriale unitamente al padre e, dato il suo atteggiamento di ostilità e denigratorio della figura paterna, si rendeva necessario, al fine del ripristino di un sano coinvolgimento affettivo con entrambi i genitori, una collocazione temporanea dei minori presso un centro di accoglienza e l’affidamento esclusivo dei bambini al padre con successivo collocazione prevalente presso il medesimo. Pronuncia giudiziale nell’esclusivo interesse dei minori. Il Tribunale, nell’esclusivo interesse dei figli, ha innanzitutto escluso l’affidamento congiunto dei genitori e, nella prospettiva di recuperare il rapporto affettivo dei minori verso il padre, la cui figura era stata completamente allineata dalla madre con forti condizionamenti psicologici, ha disposto, anche andando oltre a quelle che erano le istanze dei conviventi, un collocamento in via temporanea ad un centro di accoglienza, ritenendo che quest’ultimo fosse lo strumento più adeguato a recuperare gradualmente la relazione con il genitore. Quindi, benchè la forma di affidamento da preferire sia sempre quella condivisa, qualora la conflittualità dei genitori sia elevata al punto tale da pregiudicare un sano rapporto affettivo e relazionale e vi sia, come nel caso di specie, anche un’incapacità di gestire la responsabilità congiuntamente, il Tribunale, nell’esclusivo interesse dei figli, deve adottare tutte le soluzioni che reputa più idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità, prevedendo, se necessario, non solo forme di affidamento differenti rispetto a quella condivisa, ma anche prevedendo dei percorsi, come il collocamento temporaneo presso centri di accoglienza che, accogliendo i bambini in ambiente neutrale, agevolino la transizione verso la nuova forma di affidamento e il recupero del rapporto relazionale affettivo con il genitore denigrato. AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI

La tutela rimediale (es. addebito) prevista dal diritto di famiglia non esclude o limita la tutela risarcitoria (es. 2059 c.c.): ma resta il dubbio interpretativo relativo alla coesistenza delle due domande, nello stesso processo.

Coniuge e Persona. E’ oramai pacifico che i singoli componenti della famiglia conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi o genitori e figli, come persone, in adesione al disposto dell’articolo 2 Costituzione, che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa (Cass. civ., sez. I, sentenza 20 maggio 2005 n. 9801). Ne discende che anche la persona del coniuge può ottenere tutela risarcitoria generale – e non solo tipica rimediale – nel caso in cui situazioni giuridiche soggettive fondamentali di cui titolare vegano ad essere strappate dalla condotta (colposa o dolosa) del partner. Entro questa cornice, si colloca la rilevanza della violazione dell’obbligo di fedeltà: trattasi di impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente, rilevante). La sua violazione, da un lato può generare l’addebito della separazione – se sia stata proprio questa violazione a causare l’intollerabilità della convivenza – e dall’altro può costituire l’eziogenesi di una pretesa risarcitoria – ove si dimostri che l’infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l’infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto (Cass. civ., sez. I, 18853/2011). Tanto ribadisce la pronuncia della Suprema Corte dell’1° giugno 2012 n. 8862. E’ opportuno, poi, ricordare, che le due azioni sono indipendenti ed autonome e non sussiste alcuna pregiudizialità tra addebito e risarcimento (v. la già citata pronuncia n. 18853 del 2011).

Questioni processuali: ammissibile il cumulo? Ma l’azione di risarcimento del danno (ex artt. 2043, 2059 c.c.) può essere proposta nel giudizio di separazione, eventualmente unitamente alla domanda di addebito (ex art. 151, comma I, c.c.)? Giova ricordare che il rito della separazione soggiorna nell’ambito dei procedimenti speciali trattandosi di modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario (v. art. 709-bis c.p.c.). Si deve constatare, pertanto, che l’azione di addebito e l’azione di risarcimento del danno soggiacciono a riti procedimentali differenti. E’ possibile il cumulo? In linea di principio, secondo un costume pretorile ampiamente condiviso, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa ordinaria), ammessa dall’art. 40, terzo comma, c.p.c. riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche le ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2155). La giurisprudenza del Tribunale di Milano si è, pertanto, in genere, pronunciata in senso contrario al cumulo tra risarcimento e addebito (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318). Secondo l’orientamento milanese, è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. La tesi in esame muove dal presupposto che l’art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. La tesi in commento conclude, pertanto, affermando che è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi; di conseguenza si reputa esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell’ambito dell’azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni,  pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, «trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale» (v. Trib. Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767). Il filone ‘milanese’ è seguito anche dagli altri giudici del distretto (v. Trib. Monza, sentenza 1 dicembre 2008, n. 3270: «non è ammissibile, nell’ambito del giudizio di separazione tra coniugi, la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.»; v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza  4 gennaio 2012: nel processo di separazione, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell’ambito dell’azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Di contrario avviso è quella giurisprudenza che, invece, sostiene l’ammissibilità del cumulo tra domanda di addebito e domanda di risarcimento. In particolare, secondo la giurisprudenza romana (v. Corte App. Roma 12 maggio 2010 in Resp. civ. e prev., 2012, 12, 866), «è ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta in un giudizio di separazione, allorché la richiesta risarcitoria sia fondata sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e sul richiesto addebito della separazione per la condotta del marito». La recente decisione della Suprema Corte, qui in commento, sembra convalidare l’ultimo orientamento. Secondo i giudici della Prima Sezione possono (…) sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti. L’affermata coesistenza (nella stessa sentenza) di una decisione sull’addebito e una decisione sul risarcimento, implicitamente impone il simultaneus processus, anche se nel caso deciso, la questione dell’ammissibilità del cumulo non era sub iudice poiché mai sollevata ed affrontata nei gradi di merito. In realtà, l’adesione all’uno o all’altro modulo processuale è idoneo ad incidere sui tempi di definizione del giudizio di separazione: il thema decidendum è, infatti, morfologicamente ed ontologicamente diverso.

Non è ovviamente esatto affermare che accertati i presupposti per l’addebito sussistono quelli per il risarcimento o viceversa. Nell’un caso la prova volge lo sguardo al rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia; nel secondo caso, la prova si dirige verso l’esistenza di un danno che si ponga in rapporto causale rispetto ad una condotta dolosa o colposa di uno dei coniugi. Si vuol dire che l’ingresso della domanda risarcitoria, nel giudizio di separazione, può potenzialmente allungare i tempi di definizione della lite familiare, tempi che l’introduzione del rito speciale aveva proprio il fine di contenere. Né varrebbe citare la decisione parziale sulla sola separazione, poiché ciò che causa danno alla famiglia disgregata ed ai minori coinvolti è, in generale, il fatto che i genitori (o meri coniugi) continuino ad assumere le vesti formali dei litiganti, l’uno contro l’altro, nel gioco delle parti processuali (attore e convenuto). D’altro canto, il principio del giusto processo (111 Cost.) suggerirebbe di evitare la proliferazioni di più giudizi (separati e tra le stesse parti) in favore di un unico processo, gestito in tempi celeri. Ma quivi la soluzione è già vitale e legislativa e risiede nell’art. 40 c.p.c. di cui si è detto.

AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI

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