COMMENTO ALLA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI BIGENITORIALITA’

DOTT. FABIO NESTOLA

COMITATO SCIENTIFICO A.N.F.I.

La Cassazione non finisce di stupirci, credevamo di aver visto ogni stranezza invece la realtà insegna che alle stranezze di piazza Cavour non c’è mai fine.

L’ultima perla in ordine di tempo è del 10 dicembre u.s., provvedimento anomalo che sotto l’albero di Natale regala l’ennesima delusione in merito alla certezza del Diritto.

L’ordinanza 31902/2018 fornisce una bizzarra interpretazione del principio di bigenitorialità, che secondo i giudici di legittimità sarebbe testualmente “il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio, nel reciproco interesse”.

No, non ci siamo.

Il diritto del genitore non esiste nell’articolo 337 ter cc, la riforma del 2006 ha rivoluzionato gli equilibri preesistenti normando il diritto del minore a conservare rapporti con i genitori, non il contrario.

Viene da chiedersi se per caso alle sezioni di Cassazione vengano forniti codici diversi da quelli disponibili nelle librerie giuridiche.

Chiunque conosca un minimo di genesi della legge 54/06, sa che la ratio legis della riforma nasce proprio allo scopo di sgombrare il campo dalla contrapposizione fra diritti dei padri e delle madri, riconoscendo i figli minori come portatori del “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.

Il bene tutelato è il diritto dei minori e la norma è cogente in quanto ne deriva un obbligo inderogabile.

La sequenza dei diritti dei minori è collegata ad un rapporto EQUILIBRATO E CONTINUATIVO, il Legislatore utilizza appositamente la “e” che lega quindi non può esservi l’uno in assenza dell’altra: l’equilibrio vive solo nella continuità.

Ne deriva che tempi e modalità di frequentazione non possono concretizzarsi in qualcosa d’altro rispetto a misure che garantiscano alla prole rapporti sostanzialmente analoghi [1] con entrambi i genitori, e stabili nel tempo.

Lo squilibrio costituisce quindi violazione della norma, le misure limitative delle frequentazioni sono illegittime anche se mascherate da bigenitorialità come ribadito anche dall’illuminante pronunciamento del Tribunale di Salerno nel 2017

[1] NB – tempi tendenti alla pariteticità, il che non vuol dire divisi rigidamente, aritmeticamente, chirurgicamente etc.

formule che solitamente vengono utilizzate dagli oppositori all’equiparazione fra genitori

Ai figli minorenni la norma riconosce quindi un diritto indisponibile, ai genitori spetta il dovere di soddisfare tale diritto; poi sarebbe logico credere che alla magistratura spetti il dovere di tutelarlo e rispettarlo in quanto diritto dei minori. Invece non è così.

La prima sezione scrive che la bigenitorialità è un diritto del genitore, rivelando una deformazione adultocentrica che palesa sovrastrutture culturali difficili da superare. Poi, sempre nell’ordinanza 31902/2018, viene ribadito l’animus adultocentrico specificando che “l’esercizio del diritto (del genitore, ovviamente, nda) deve essere armonizzato in concreto con le esigenze del figlio e dell’altro genitore”.

Ah però !

Quindi i diritti dei figli – o di un genitore, come preferisce credere la Cassazione – sono subordinati al fatto che non diano troppo fastidio all’altro genitore.

Amen.


lascia un commento

Si prega di notare che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati