La vicenda
In seguito al giudizio di divorzio, l’ex marito viene condannato a corrispondere 1.050,00 euro all’ex coniuge di cui 200,00 euro a titolo di assegno divorzile e 850,00 euro come mantenimento per la prole. In sede di gravame, la pronuncia viene riformata; il giudice decide di negare alla donna il diritto all’assegno e stabilisce che il mantenimento venga corrisposto direttamente al figlio, ormai maggiorenne, ma non autosufficiente. I giudici di secondo grado hanno motivato la propria decisione affermando di aver applicato i principi espressi dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 11504/2017) con cui viene abbandonato il parametro del “tenore di vita”. Inoltre, ad avviso dei decidenti, la donna non ha offerto la prova di cui era onerata, come la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Si giunge così in Cassazione.
Autosufficienza del coniuge: bisogna valutare tutti gli elementi
La donna, tra le sue doglianze, lamenta che il giudice del gravame non abbia considerato la spesa da ella sostenuta per l’abitazione, ma si sia limitato a valutare il reddito da lavoro al fine di dichiararne l’autosufficienza economica. La Suprema Corte ritiene fondata la censura. Infatti, pur applicando i recenti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 18287/2018), il ragionamento del giudice d’appello appare viziato. All’interno del giudizio comparativo alla luce del quale si valuta l’autosufficienza del coniuge richiedente, occorreva tenere in debita considerazione gli esborsi relativi all’abitazione sopportati dalla ricorrente. Tale elemento non può essere totalmente trascurato, benché la sua rilevanza non sia determinante. Per questa ragione, la doglianza viene accolta.
Mantenimento corrisposto direttamente: è necessaria la richiesta del figlio
La donna si duole del fatto che il giudice del gravame imposto la corresponsione del mantenimento direttamente a favore del figlio. Ad avviso della ricorrente, infatti, era necessaria un’espressa richiesta da parte del ragazzo. Viceversa, la Corte d’appello ha previsto il pagamento in favore di un soggetto diverso (il figlio) da quello che aveva avanzato la domanda (la madre). Anche questo motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che “giammai […] potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto” (Cass. 25300/2013). L’art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente un diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento concorrente con quello del genitore convivente; il figlio, infatti, è legittimato a partecipare al giudizio:
- sia in via principale,
- sia in via di intervento autonomo.
Tuttavia, il pagamento diretto alla prole può avvenire solo se questa presenta una domanda giudiziale in tal senso, proprio in virtù del principio della domanda ex art. 99 c.p.c.
Per completezza espositiva, si ricorda che, secondo la giurisprudenza (Cass. 25300/2013), il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e il genitore con cui vive sono legittimati iure proprio a pretendere il mantenimento dall’altro genitore:
- il figlio in quanto titolare del diritto al mantenimento,
- il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore, il quale è co-obbligato insieme a lui (ex artt. 147 e 148 c.c.) alle spese di mantenimento.
«[…] Si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone» (Cass. 21437/2007, Cass. 4188/2006, Cass. 8007/2005, Cass. 9067/2002, Cass. 9353/1999, Cass. 8868/1998).
Infine, si segnala che la possibilità per l’obbligato (ossia per il padre) di versare l’assegno direttamente al figlio è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. I genitori, quindi, non possono decidere che il padre versi il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anziché alla madre, senza un provvedimento giudiziale. Infatti, “il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria” (Cass. 9700/2021).
Le spese universitarie sono prevedibili, quindi non straordinarie
La ricorrente lamenta il fatto che il giudice di merito abbia ripartito tra i genitori, come spese straordinarie, le tasse universitarie, le rette di collegio e i libri di studio. Tali esborsi, infatti, per uno studente che frequenta l’università, non sono eccezionali o imprevedibili, ma quantificabili in anticipo. Anche tale censura è fondata.
La Corte ricorda che le spese straordinarie sono tali per:
- rilevanza,
- imprevedibilità,
- imponderabilità
ed esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Tali spese non sono incluse nell’assegno di mantenimento, in quanto, diversamente opinando, si violerebbe il principio di proporzionalità e adeguatezza dello stesso.
A tal proposito, la giurisprudenza ha operato una distinzione tra:
a) gli esborsi diretti a soddisfare i bisogni ordinari del figlio, le cui caratteristiche sono la certezza e la prevedibilità, anche a distanza di tempo; come appunto le spese universitarie; tali spese sono integrative dell'assegno di mantenimento; sono fondate sul titolo giudiziale contenente la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento e per la loro refusione è sufficiente l’allegazione;
b) le spese straordinarie stricto sensu sono «imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento». Per la loro azionabilità occorre l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento non essendo sufficiente il titolo giudiziale contenente al condanna al pagamento dell’assegno di mantenimento (Cass. 379/2021).
Conclusioni: sono straordinarie le spese imprevedibili e imponderabili
In conclusione, il giudice di merito è incorso in un errore di sussunzione “nell'escludere puramente e semplicemente le spese per l'istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.
La pronuncia in commento ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, viene riportato integralmente il principio di diritto già enunciato da Cass. 379/2021:
«In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio».
lascia un commento