AVVOCATI E CONSULENTI FAMILIARISTI A TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Assegno di mantenimento: le spese universitarie non sono straordinarie

Le spese straordinarie sono imprevedibili e di importo rilevante, tali da recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà del contributo al mantenimento (Cass. 34100/2021)

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100 (testo in calce) è intervenuta su diverse problematiche. Ad esempio, ha ricordato che l’assegno di mantenimento può essere corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, solo in caso di espressa richiesta da parte di quest’ultimo.

Inoltre, i giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi in materia di spese straordinarie, confermando l’orientamento più recente (Cass. 379/2021) secondo cui è necessario operare un distinguo tra: a) gli esborsi relativi ai bisogni ordinari della prole, al di fuori dell’importo forfettizzato dell’assegno di mantenimento e b) le spese straordinarie stricto sensu intese, ossia esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l’altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.

Secondo la Corte, le spese universitarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo, quindi, non possono qualificarsi come straordinarie, poiché difettano dei requisiti di imponderabilità e imprevedibilità.


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